Fonte: Il calendario della vigilanza privata
Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la legge 220 dell’11 dicembre 2012, pubblicata in G.U. 293 del 17 dicembre 2012 che ha riformato l’articolo 1122-ter Codice Civile. Diventa quindi definitiva la normativa sulle delibere delle assemblee in relazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza nei condomini.
Riportiamo una sintesi tratta dagli articoli di Paola Pontanari e Luigi Salciarini del Sole 24 Ore sulle prescrizioni dell’art. 1122-ter Codice Civile:
1. la nuova norma ha per oggetto le delibere dell’assemblea riguardanti l’installazione di impianti di “ videosorveglianza” limitandosi a indicare i relativi quorum maggioritari necessari affinché la decisione sia assunta validamente. Non sono forniti chiarimenti su quale tipologia di impianto si riferisca, salvo l’indicazione che il sistema deve consentire la visione dei luoghi condominiali;
2. la norma si occupa della “videosorveglianza delle parti comuni” non occupandosi del luogo ove l’impianto è installato. Pertanto, le prescrizioni vanno applicate perché le “parti comuni” sono oggetto di videosorveglianza, a prescindere dal punto in cui sono installati i dispositivi , che potrebbe anche essere non in comune;
3 . se necessario, si possono applicare le regole riguardanti il cosiddetto “condominio parziale”, in base alle quali, se il bene e/o l’impianto fornisca utilità solo a un gruppo di condomini, la ripartizione dei costi di esercizio e/o di conservazione deve essere effettuata all’interno dei relativi componenti, esclusi i soggetti che non ricevono la predetta utilità;
4. l’adozione della decisione risulta di competenza dei condomini, intesi come proprietari/intestatari delle porzioni di piano comprese nell’edificio, con l’esclusione implicita di altre tipologie di “abitanti”, a partire dagli eventuali conduttori/ inquilini. Tale esclusione è incomprensibile se si considerano gli aspetti relativi alla tutela della “privacy”, la quale va certamente riferita anche a coloro che stabilmente abitano l’edificio, senza esser necessariamente titolari di diritti immobiliari. Il problema era stato già esaminato dal Garante della privacy il quale, in un suo provvedimento del 13 maggio 2008 (“Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini”), evidenziava che non era chiaro «se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari… o se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di conduttori».
In ogni caso, a prescindere dalla validità della delibera assembleare, l’installazione del sistema di videosorveglianza deve rispettare i principi espressi dal Garante della privacy il 29 aprile 2004, secondo i quali:
· l’installazione della videosorveglianza all’interno di edifici abitativi, benché non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, D.Lgs. 196/2003);
· nel caso di ripresa video di aree private ( effettuata da singoli soggetti), al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, per esempio antistanti l’accesso all’abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini;
· nel caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più condomini o del condominio, l’installazione dei relativi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, per esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico). In quest’ultimo caso va effettuata la necessaria valutazione di proporzionalità (cfr. art. 11, Codice privacy) in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (per esempio, sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi).
· restano ovviamente validi i precetti relativi alla “ informativa”, che va effettuata mediante l’esposizione – nei luoghi oggetto della ripresa video – di cartelli di avvertimento visibili anche di notte se le telecamere lavorano in orario notturno, e di uno specifico avviso se sono collegate alle forze dell’ordine o a istituti di vigilanza. Il limite di conservazione delle immagini è di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di natura giudiziaria.